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Mancato pagamento del bollo per tre anni: scatta la radiazione d’ufficio dal PRA
L'applicazione rigorosa dell'articolo 96 del Codice della strada cancella d'ufficio la targa dei veicoli con tributi non pagati
La tassa automobilistica, tra i tributi più frammentati e discussi del fisco italiano, cambia impostazione amministrativa. Una mini-riforma introduce un riordino dei termini di pagamento e chiarisce alcuni nodi interpretativi che da anni alimentano contenziosi tra contribuenti e enti locali. Non è previsto alcun ribasso delle tariffe: l’intervento riguarda esclusivamente procedure e calendario.
Nuovo calendario dal 2028 per le nuove targhe
Asse portante della riforma è l’unificazione delle scadenze per i veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2028. La regola diventa semplice e uniforme:
- primo versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione;
- rinnovi annuali entro l’ultimo giorno dello stesso mese di prima immatricolazione.
Esempio: un’auto targata il 10 febbraio 2028 avrà il primo pagamento entro il 31 marzo 2028; dall’anno successivo la scadenza ricorrerà ogni 28 o 29 febbraio, a seconda del calendario.
Il modello ricalca prassi già sperimentate in realtà come Lombardia e Piemonte. Obiettivo dichiarato nei dossier parlamentari: evitare richieste di rimborso e contenziosi, specie nei casi in cui il passaggio di proprietà o il rientro da un’esenzione ricadano proprio nel mese di scadenza.
Nessun ricalcolo per i veicoli già circolanti
Rassicurazione per milioni di automobilisti: non cambia nulla per le posizioni pregresse. Per i mezzi immatricolati fino al 31 dicembre 2025 restano valide le scadenze storiche in vigore a quella data, salvo diverse disposizioni regionali. Chi possiede un’auto già registrata continuerà dunque a seguire i consueti cicli tradizionali (per molti concentrati in aprile, agosto o dicembre). La convivenza tra regime “storico” e nuovo schema “personalizzato” legato al mese di immatricolazione costituirà la fase più delicata per le amministrazioni regionali.
Il bollo resta tassa regionale: importi invariati
La riforma non interviene sulle tariffe. Il bollo conserva natura regionale e l’importo continuerà a essere determinato in base a potenza in kW, classe ambientale, eventuali addizionali erariali (il cosiddetto “superbollo” per i veicoli più prestanti) ed esenzioni introdotte dalle singole Regioni a favore della mobilità sostenibile, ad esempio per auto elettriche o ibride. Il vantaggio per l’utenza sarà una maggiore prevedibilità dei pagamenti, riducendo le dimenticanze.
Fermo amministrativo: niente esenzione dal tributo e rischio radiazione
La riforma chiarisce una diffusa convinzione errata: un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non è esentato dal bollo. ACI e Agenzia delle Entrate-Riscossione ribadiscono che il fermo è una misura cautelare per debiti non pagati che vieta la circolazione, ma non comporta la perdita del possesso. L’obbligazione tributaria dunque prosegue e, in caso di inerzia, maturano sanzioni e interessi.
È però prevista una via d’uscita per i mezzi inservibili o privi di valore commerciale. Dal 20 febbraio 2026, in base alla Legge n. 14/2026, è possibile avviare la radiazione e demolizione di un veicolo gravato da fermo presentando un’apposita Attestazione di inutilizzabilità. La procedura non cancella i debiti pregressi, ma interrompe la maturazione del tributo per gli anni successivi, evitando l’accumulo su un bene non più utilizzabile.
Resta inoltre fermo quanto previsto dall’articolo 96 del Codice della strada: se il mancato pagamento del bollo si protrae per almeno tre anni consecutivi, l’ente impositore avvia il procedimento. In assenza di giustificazioni o della prova dell’avvenuto pagamento entro trenta giorni dalla notifica, scatta la cancellazione d’ufficio del veicolo dall’Archivio nazionale dei veicoli e dal PRA. Una misura drastica che impedisce la circolazione regolare e comporta gravi conseguenze economiche e operative per il proprietario.